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Visto per studio
Testo

Il visto per studio consente l'ingresso in Italia, ai fini di un soggiorno di lunga durata ma a tempo determinato, allo straniero che intenda seguire corsi universitari, nell’ambito della quota stabilita dal decreto di cui all’articolo 39, comma 4 del Testo Unico n° 286/1998 e successive modifiche ed integrazioni, ed alle condizioni stabilite dal provvedimento di cui all’articolo 46, comma 2 del D.P.R. n° 394/1999 e successive modifiche ed integrazioni.

I candidati con cittadinanza NON UE che devono richiedere un visto di studio ai fini dell’iscrizione ai corsi di: Laurea, Laurea magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Master universitario di primo e di secondo livello, Dottorato di ricerca, Diploma di specializzazione e Corso di perfezionamento, devono OBBLIGATORIAMENTE , precedentemente alla richiesta del visto, presentare domanda di preiscrizione sul portale ministeriale UNIVERSITALY.

I candidati a corsi universitari per i quali è prevista una precedente ammissione da parte del competente Consiglio di corso di studio ai fini dell’immatricolazione devono obbligatoriamente caricare sul portale Universitaly anche la lettera di ammissione ricevuta dal corso richiesto (per ulteriori informazioni sulla documentazione da allegare in caso di preiscrizione a Dottorato o Master, contattare l’U.O. Corsi PhD, Lauree magistrali, Didattica post-laurea o l’U.O. PhD Nazionale SDC).

Per verificare se hai necessità di richiedere il visto per studio (tipo D) alla Rappresentanza Diplomatica Consolare italiana nel tuo Paese e quali documenti occorrono, puoi consultare questo link.

I documenti da produrre per ottenere un visto per studio sono:

  • formulario per la domanda del visto d'ingresso;
  • fotografia recente in formato tessera;
  • documento di viaggio in corso di validità con scadenza superiore di almeno tre mesi a quella del visto richiesto;
  • dimostrazione della disponibilità in Italia di un alloggio: prenotazione alberghiera, dichiarazione di ospitalità;
  • assicurazione sanitaria, se lo straniero non ha diritto all’assistenza sanitaria in Italia in virtù di accordi o convenzioni in vigore con il suo Paese;
  • iscrizione a corsi post-universitari (master, dottorati, specializzazioni, perfezionamenti…) presso Università italiane pubbliche o private, autorizzate a rilasciare titoli di studio aventi valore legale;
  • Mezzi economici di sussistenza per il soggiorno previsto. Tali mezzi sono quantificati nell’importo di euro 534,41 al mese per ogni mese di durata dell’anno accademico, pari ad euro 6.947,33 annuali. La disponibilità in Italia di tali mezzi di sostentamento deve essere comprovata mediante garanzie economiche personali o dei genitori o di enti o cittadini italiani o stranieri regolarmente soggiornanti nel territorio dello Stato, o fornite da Istituzioni ed Enti italiani di accertato credito, comprese le Università, da Governi locali, da Istituzioni ed Enti stranieri considerati affidabili dalla Rappresentanza diplomatica italiana;
  • La disponibilità della somma occorrente per il rimpatrio, comprovabile anche con l’esibizione del biglietto di ritorno;
  • Un idoneo alloggio nel territorio nazionale;
  • Un’adeguata copertura assicurativa per cure mediche e ricoveri ospedalieri (art. 39 c.3 T.U. n. 286/1998 e Direttiva 01.03.2000 del Ministero dell’Interno), di cui lo studente dovrà dimostrare il possesso, all’atto della richiesta del permesso di soggiorno e di cui sono ammesse le seguenti formule: 
  1. polizza assicurativa con Enti o società nazionali accompagnata da una dichiarazione dell’ente assicuratore che specifichi l’assenza di limitazioni od eccezioni alle tariffe previste per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata;
  2. dichiarazione consolare attestante il diritto all'assistenza sanitaria che derivi da Accordo tra l'Italia ed il Paese di appartenenza; 
  3. polizza assicurativa straniera, le cui forme di assistenza previste siano valide in Italia e che non dovranno comportare limitazioni od eccezioni alle tariffe stabilite per il ricovero ospedaliero urgente per tutta la sua durata.

I requisiti e le procedure per il rilascio del visto sono indicati da un apposito provvedimento, pubblicato annualmente dal MIUR, d’intesa con il MAECI ed il Ministero dell’Interno.

Per tutti i dettagli sul rilascio dei visti per l’Italia visitare il sito del Ministero Affari Esteri, sezioni visti.